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Donazioni possono essere effettuate al seguente conto corrente bancario intestata a VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO                                                                                    NOVITÀ

 
C/c/b. Intestato a: VIS (VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO)
Indirizzo VIS: VIA APPIA ANTICA 126 - 00179 ROMA, ITALIA
Banca: BANCA POPOLARE ETICA
Indirizzo Banca: VIA RASELLA 14, 00187 ROMA, ITALIA
IBAN: IT70 F 05018 03200 000000520000
SWIFT: CCRTIT2184D
Riferimento: VIS-ETHIOPIA "Davide, bichito de luz" 
Oppure Conto corrente Postale: 88182001 (*)

Per le donazioni fuori dall'Europa specificare alla banca che i trasferimenti con commissioni e spese di trasferimento saranno a carico del beneficiario (VIS).

 

(*) Il VIS-Volontariato Iinternazionale per lo Sviluppo è un ORGANISMO NON GOVERNATIVO (ONG) ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 28 riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n. 1987/128/2899/1Dd del 20/02/1987 Riconoscimento personalità giuridica Prot. N. 33530/33/98 EE.MM. del 01/07/1999 ed è di diritto ONLUS per il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art. 10

Per le agevolazioni fiscali sono valide le due possibilità:

  • La deducibilità del contributo erogato dal reddito imponibile netto sino ad un ammontare massimo del 2% del reddito dichiarato ai sensi dell’art. 30 della Legge 49/1987 (Contributi deducibili)
    A partire dall’anno d’imposta 2005 e precisamente dal 17/03/2005 per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 35 (+ DAI - VERSI), le liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da soggetti Iva (società, ditta individuale, ecc.), in favore di ONLUS (art.10 c.1,8 e9) sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
  • La detrazione d’imposta pari al 19% dell’erogazione effettuata fino ad un massimo di Euro 2.065,83 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 460/1997

Possono beneficiare della deduzione, le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES).

Le ricevute di ccp e quelle dei versamenti bancari costituiscono prova dell'avvenuto pagamento valido ai fini della deducibilità/detraibilità.

Per maggiori informazioni vai sul sito www.volint.it