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(*)
Il
VIS-Volontariato Iinternazionale per lo Sviluppo è un
ORGANISMO NON GOVERNATIVO (ONG) ai sensi della Legge 26
febbraio 1987, n. 49 art. 28 riconosciuto dal Ministero
degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n.
1987/128/2899/1Dd del 20/02/1987 Riconoscimento
personalità giuridica Prot. N. 33530/33/98 EE.MM. del
01/07/1999 ed è di diritto ONLUS per il decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art. 10
Per le agevolazioni fiscali sono valide le due
possibilità:
-
La deducibilità del
contributo erogato dal reddito imponibile netto
sino ad un ammontare massimo del 2% del reddito
dichiarato ai sensi dell’art. 30 della Legge
49/1987 (Contributi deducibili)
A partire dall’anno d’imposta 2005 e
precisamente dal 17/03/2005 per effetto
dell’entrata in vigore del D.L. n. 35 (+ DAI -
VERSI), le liberalità in denaro o in natura,
erogate da persone fisiche o da soggetti Iva
(società, ditta individuale, ecc.), in favore di
ONLUS (art.10 c.1,8 e9) sono deducibili dal
reddito complessivo nel limite del 10% e
comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
-
La detrazione d’imposta pari
al 19% dell’erogazione effettuata fino ad un
massimo di Euro 2.065,83 ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 460/1997
Possono beneficiare della deduzione, le persone fisiche
e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle
società (IRES).
Le
ricevute di ccp e quelle dei versamenti bancari
costituiscono prova dell'avvenuto pagamento valido ai
fini della deducibilità/detraibilità.
Per
maggiori informazioni vai sul sito
www.volint.it |